Il decreto liquidità estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro già previsto dall’ art. 64, D.L. n. 18/2020.
Ora sono infatti incluse oltre alle spese sopra indicate anche quelle relative a:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)
- acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)
- acquisto di detergenti mani e i disinfettanti
Il credito sarà riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 nella misura del 50 % delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e sino all’importo massimo di 20.000 euro per beneficiario, sempre nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.